Lazio, Curva Nord chiusa dopo i cori antisemiti nel derby. Ma c’è un risvolto inaspettato…

CORI LAZIO SQUALIFICA – E’ una stangata che non fa male, quella che il Giudice Sportivo ha inflitto alla Lazio dopo i cori antisemiti nel derby contro la Roma. Il club di Lotito è stato infatti sanzionato con la chiusura della Curva Nord per un turno di campionato, ma con pena sospesa per un anno, vista la collaborazione della stessa società nell’identificazione dei responsabili. Quindi, nessun problema in vista del big match interno di sabato sera contro la Juventus. Di seguito il comunicato del Giudice.
Squalifica Curva Nord, il comunicato del Giudice Sportivo
“Considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma;
considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)” intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;
considerata, in particolare, l’obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e
4, C.G.S.;
ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all’art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.